Dopo aver scelto l’opportuno codice contenuto nella
classificazione delle attività economiche, aver
compilato i moduli e ottenuta la partita iva, le imprese
individuali e le società sono anche obbligate
alla tenuta dei libri e registri contabili, con precise regole..
L'obbligo discende sia da disposizioni civilistiche,
sia da norme fiscali e tributarie.
L’art. 2214 del C.C. prevede l'obbligo di tenere il libro
giornale e il libro inventari. Per le società di capitali sono
previsti inoltre
anche altri libri sociali (es.: libro soci, verbali assemblee,
consiglio di amministrazione, collegio sindacale, ecc..);
L’art.2215 C.C. ne illustra le modalità operative.
Gli artt.14/15/16 del D.P.R. 600/1973 (e succ. modif.) prevedono
oltre ai registri menzionati, la tenuta di altri registri
istituiti ai fini della contabilità per l’imposta sul valore
aggiunto, le scritture ausiliarie per gli elementi patrimoniali e
reddituali, le scritture di magazzino, il registro dei beni
ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino. In caso di
tenuta della contabilità in codice è obbligo istituire anche il
registro dei codici stessi e le note interpretative. E’
inoltre obbligatoria la stesura dell’inventario in forma analitica
e la redazione del bilancio (stato patrimoniale e conto economico,
accompagnato da apposite relazioni e verbali, redatto in conformità
delle disposizioni del C.C. e delle normative europee).
L’art.18 del DPR 600/73 prevede che gli imprenditori individuali,
le s.n.c., le s.a.s. e le società ad esse equiparate (società solo di
persone, escludendo tutte le società di capitali o equiparate),
possono fruire del regime di contabilità semplificata, qualora non
vengano superati alcuni limiti stabiliti.
*) Il regime semplificato consiste nell'esonero dalla tenuta dei
registri obbligatori previsti dal C.C. (tuttavia, poiché i registri
contabili in regola costituiscono prova a favore dell’impresa, per
certe tipologie di attività, si consiglia di istituire il reg.
inventari). Restano obbligatori tutti i registri previsti dalle
normative fiscali, su cui registrare tutte le operazioni rilevanti
ai fini iva e quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, comprese
le scritture di chiusura(ratei, risconti, TFR, fatt.emettere/ricevere,
merci finali/iniziali, ecc.).
*) Regime supersemplificato (L.662/96/ a.3) – solo per le persone
fisiche che nell'anno solare precedente hanno:
realizzato un volume di affari per ammontare netto (comprese
operazioni fuori campo iva) non superiore:
- a lire 30.000.000 se oggetto dell'attività è la prestazione di
servizi;
- a lire 50.000.000 per altre attività;
· effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'Iva, per
ammontare non superiore:
- a lire 35.000.000 se oggetto dell'attività è la rivendita;
- a lire 20.000.000 per altre attività;
· utilizzato beni strumentali per un costo complessivo, al netto
degli ammortamenti, non superiore a lire 50 milioni.
Tali contribuenti sono agevolati solo nelle registrazioni, che
avvengono con particolari modalità. Rimangono fermi tutti gli
obblighi previsti di fatturazione, certificazione, numerazione e
conservazione di ogni documento inerente l’attività.
*) Regime forfetario l. 662/96). Se non vengono fatte opzioni per
gli altri regimi o segnalati limiti diversi, sono obbligatoriamente
ammessi a questo regime i contribuenti persone fisiche che
nell'anno solare precedente hanno:
· realizzato un volume di affari non superiore a lire 20 milioni
(ragguagliato ad anno), comprese le operazioni fuori campo Iva;
· utilizzato beni strumentali per un costo complessivo, al netto
degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni;
- corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori stabili non
superiori al 70% del volume d'affari, compresi i contributi
previdenziali e assistenziali nel limite di 20 milioni;
Coloro che rientrano in questa categoria e non hanno effettuato
esportazioni, determinano il reddito ai fini delle imposte dirette
e l'Iva a debito in misura forfetaria, nelle modalità specificate
dalla legge, con aliquote differenziate a seconda della tipologia
di attività e con l’esclusione di tutte le attività in regime
speciale. Le modalità contabili sono quelle previste dal regime
precedente con l’eccezione che le fatture sono emesse a richiesta
del cliente (ma si emette e si registra comunque un documento
numerato!!) e viene reso obbligatorio solo il registro fatture o
corrispettivi. Rimangono anche in questo regime gli obblighi di
conservazione e numerazione di tutti i documenti relativi
all’attività d’impresa.
I regimi contabili: semplificato, super semplificato e forfetario
sono regimi naturali (coi limiti descritti). Se i limiti vengono
tuttavia superati in corso d'anno, i contribuenti perderanno tutte
le agevolazioni. In particolare, per i regimi della l. 662, alcune
semplificazioni ivi previste, potrebbero anche contrastare con le
corrette rilevazioni contabili della tecnica ragionieristica, che
non ammette semplificazioni(ne minime ne massime...).
Non rappresentando a
sufficienza la situazione aziendale, nei calcoli inerenti le
dichiarazioni e le varie tassazioni da applicarsi a posteriori,
potrà essere necessaria una ulteriore serie di verifiche,
registrazioni e annotazioni, che vanificheranno i vantaggi presunti.
Tali ulteriori registrazioni sono auspicabili anche per monitorare
i limiti previsti e il passaggio - per tempo - al regime ordinario,
evitando sanzioni, contestazioni e verifiche (e per indicare
correttamente tutti i dati richiesti dagli studi di settore o
parametri - ove previsti - dai vari D.M. succedutisi...).
Tutte le imprese che effettuano ritenute su redditi di lavoro
dipendente in qualità di sostituti d’imposta devono tenere, in
aggiunta ai libri contabili specificati:
· il libro matricola, in cui è annotato ciascun dipendente e le
detrazioni d'imposta spettanti;
· il libro paga, in cui è annotato ciascun dipendente, le somme e i
valori corrisposti e l'ammontare delle ritenute operate
nonché dei conguagli da effettuare;
ULTERIORI REGIMI FISCALI
*) La L.388/2000 (finanziaria 2001) prevede:
- L’art.13 (cd. Forfettino) è riservato solo alle nuove iniziative
produttive e solo alle persone fisiche. Prevede l’applicazione di
una imposta sostitutiva dell’IRPEF (e solo di quella) nella misura
del 10% ed esonera dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti
ai fini delle imposte dirette, dall’obbligo di liquidazione e
versamento periodico dell’iva previsti dal DPR 100/98. Rimangono
gli obblighi relativi all’ IRAP, all’ IVA (annuali), alla
fatturazione, alla certificazione dei corrispettivi e alla
conservazione di tutti i documenti relativi all’impresa (art.22 DPR
600/73). L’ammontare dei compensi non deve però superare i 60
milioni per l’attività di prestazioni di servizi e lire 120 milioni
per le altre attività.
- L’art. 14 (cd. Forfettone) è riservato a tutte quelle attività
ritenute marginali e in cui risultano applicabili gli studi di
settore. I limiti dei ricavi o compensi sono stabiliti da appositi
decreti ministeriali per ogni categoria o categorie di
appartenenza. In ogni caso i ricavi o compensi annui non devono
comunque essere superiori al limite di 50 milioni. L’agevolazione
prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e solo
di quella) nella misura del 15%. Il reddito su cui determinarla
tiene conto dei ricavi minimi calcolati nell’applicazione degli
studi di settore, nonché dei costi e delle spese previste dal TUIR
(DPR 917/86). Le semplificazioni contabili prevedono l’abolizione
degli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture
contabili e la liquidazione e versamento periodico dell’iva.
Rimangono però gli obblighi relativi all’IRAP e all’IVA (annuali)
e quelli relativi alla fatturazione, certificazione dei
corrispettivi e conservazione di tutti i documenti relativi
all’impresa (art.22 DPR 600/73).
Questi nuovi regimi prevedono che l’imprenditore si attivi e
comunichi la sua intenzione di avvalersene entro i periodi
stabiliti dalla legge, a pena di decadenza. Particolare attenzione
va rivolta all’art.13 in cui si parla di NUOVE iniziative (che tali
devono essere, escludendo anche precedenti rapporti di lavoro
dipendente o collaborazioni), aggiungendo l’obbligo tassativo della
regolarità degli adempimenti previdenziali, assicurativi e
amministrativi, a pena di totale decadenza. L’art.14 risente invece
delle rigide limitazioni dei limiti dei ricavi o compensi previste
dai D.M. sugli studi di settore, a volte penalizzanti (soglie basse)
e dell’aliquota (15%) non particolarmente agevolata, se sommata
agli altri tributi dovuti. In ogni caso per valutare l’effettiva
convenienza di tali regimi sono necessari laboriosi calcoli che
considerino anche ogni altro eventuale reddito posseduto e valutino
in particolare l’incidenza delle imposte non sostituite, dopo aver
anche considerato attentamente tutti i limiti e i vincoli rigidi
che il Fisco ha posto come contropartita. E poi si parla di
semplificazioni.....!!