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L' IMPRESA INIZIA L'ATTIVITA'


Dopo aver scelto l’opportuno codice contenuto nella classificazione delle attività economiche, aver compilato i moduli e ottenuta la partita iva, le imprese individuali e le società sono anche obbligate alla tenuta dei libri e registri contabili, con precise regole.. L'obbligo discende sia da disposizioni civilistiche, sia da norme fiscali e tributarie.

L’art. 2214 del C.C. prevede l'obbligo di tenere il libro giornale e il libro inventari. Per le società di capitali sono previsti inoltre anche altri libri sociali (es.: libro soci, verbali assemblee, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, ecc..); L’art.2215 C.C. ne illustra le modalità operative.

Gli artt.14/15/16 del D.P.R. 600/1973 (e succ. modif.) prevedono oltre ai registri menzionati, la tenuta di altri registri istituiti ai fini della contabilità per l’imposta sul valore aggiunto, le scritture ausiliarie per gli elementi patrimoniali e reddituali, le scritture di magazzino, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino. In caso di tenuta della contabilità in codice è obbligo istituire anche il registro dei codici stessi e le note interpretative. E’ inoltre obbligatoria la stesura dell’inventario in forma analitica e la redazione del bilancio (stato patrimoniale e conto economico, accompagnato da apposite relazioni e verbali, redatto in conformità delle disposizioni del C.C. e delle normative europee).

L’art.18 del DPR 600/73 prevede che gli imprenditori individuali, le s.n.c., le s.a.s. e le società ad esse equiparate (società solo di persone, escludendo tutte le società di capitali o equiparate), possono fruire del regime di contabilità semplificata, qualora non vengano superati alcuni limiti stabiliti.

*) Il regime semplificato consiste nell'esonero dalla tenuta dei registri obbligatori previsti dal C.C. (tuttavia, poiché i registri contabili in regola costituiscono prova a favore dell’impresa, per certe tipologie di attività, si consiglia di istituire il reg. inventari). Restano obbligatori tutti i registri previsti dalle normative fiscali, su cui registrare tutte le operazioni rilevanti ai fini iva e quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, comprese le scritture di chiusura(ratei, risconti, TFR, fatt.emettere/ricevere, merci finali/iniziali, ecc.).

*) Regime supersemplificato (L.662/96/ a.3) – solo per le persone fisiche che nell'anno solare precedente hanno:
realizzato un volume di affari per ammontare netto (comprese operazioni fuori campo iva) non superiore:
- a lire 30.000.000 se oggetto dell'attività è la prestazione di servizi;
- a lire 50.000.000 per altre attività;
· effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'Iva, per ammontare non superiore:
- a lire 35.000.000 se oggetto dell'attività è la rivendita;
- a lire 20.000.000 per altre attività;
· utilizzato beni strumentali per un costo complessivo, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 50 milioni.
Tali contribuenti sono agevolati solo nelle registrazioni, che avvengono con particolari modalità. Rimangono fermi tutti gli obblighi previsti di fatturazione, certificazione, numerazione e conservazione di ogni documento inerente l’attività.

*) Regime forfetario l. 662/96). Se non vengono fatte opzioni per gli altri regimi o segnalati limiti diversi, sono obbligatoriamente ammessi a questo regime i contribuenti persone fisiche che nell'anno solare precedente hanno:
· realizzato un volume di affari non superiore a lire 20 milioni (ragguagliato ad anno), comprese le operazioni fuori campo Iva;
· utilizzato beni strumentali per un costo complessivo, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni;
- corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70% del volume d'affari, compresi i contributi previdenziali e assistenziali nel limite di 20 milioni;
Coloro che rientrano in questa categoria e non hanno effettuato esportazioni, determinano il reddito ai fini delle imposte dirette e l'Iva a debito in misura forfetaria, nelle modalità specificate dalla legge, con aliquote differenziate a seconda della tipologia di attività e con l’esclusione di tutte le attività in regime speciale. Le modalità contabili sono quelle previste dal regime precedente con l’eccezione che le fatture sono emesse a richiesta del cliente (ma si emette e si registra comunque un documento numerato!!) e viene reso obbligatorio solo il registro fatture o corrispettivi. Rimangono anche in questo regime gli obblighi di conservazione e numerazione di tutti i documenti relativi all’attività d’impresa.

I regimi contabili: semplificato, super semplificato e forfetario sono regimi naturali (coi limiti descritti). Se i limiti vengono tuttavia superati in corso d'anno, i contribuenti perderanno tutte le agevolazioni. In particolare, per i regimi della l. 662, alcune semplificazioni ivi previste, potrebbero anche contrastare con le corrette rilevazioni contabili della tecnica ragionieristica, che non ammette semplificazioni(ne minime ne massime...). Non rappresentando a sufficienza la situazione aziendale, nei calcoli inerenti le dichiarazioni e le varie tassazioni da applicarsi a posteriori, potrà essere necessaria una ulteriore serie di verifiche, registrazioni e annotazioni, che vanificheranno i vantaggi presunti. Tali ulteriori registrazioni sono auspicabili anche per monitorare i limiti previsti e il passaggio - per tempo - al regime ordinario, evitando sanzioni, contestazioni e verifiche (e per indicare correttamente tutti i dati richiesti dagli studi di settore o parametri - ove previsti - dai vari D.M. succedutisi...).

Tutte le imprese che effettuano ritenute su redditi di lavoro dipendente in qualità di sostituti d’imposta devono tenere, in aggiunta ai libri contabili specificati:
· il libro matricola, in cui è annotato ciascun dipendente e le detrazioni d'imposta spettanti;
· il libro paga, in cui è annotato ciascun dipendente, le somme e i valori corrisposti e l'ammontare delle ritenute operate nonché dei conguagli da effettuare;

ULTERIORI REGIMI FISCALI
*) La L.388/2000 (finanziaria 2001) prevede:
- L’art.13 (cd. Forfettino) è riservato solo alle nuove iniziative produttive e solo alle persone fisiche. Prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF (e solo di quella) nella misura del 10% ed esonera dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dall’obbligo di liquidazione e versamento periodico dell’iva previsti dal DPR 100/98. Rimangono gli obblighi relativi all’ IRAP, all’ IVA (annuali), alla fatturazione, alla certificazione dei corrispettivi e alla conservazione di tutti i documenti relativi all’impresa (art.22 DPR 600/73). L’ammontare dei compensi non deve però superare i 60 milioni per l’attività di prestazioni di servizi e lire 120 milioni per le altre attività.
- L’art. 14 (cd. Forfettone) è riservato a tutte quelle attività ritenute marginali e in cui risultano applicabili gli studi di settore. I limiti dei ricavi o compensi sono stabiliti da appositi decreti ministeriali per ogni categoria o categorie di appartenenza. In ogni caso i ricavi o compensi annui non devono comunque essere superiori al limite di 50 milioni. L’agevolazione prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e solo di quella) nella misura del 15%. Il reddito su cui determinarla tiene conto dei ricavi minimi calcolati nell’applicazione degli studi di settore, nonché dei costi e delle spese previste dal TUIR (DPR 917/86). Le semplificazioni contabili prevedono l’abolizione degli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e la liquidazione e versamento periodico dell’iva. Rimangono però gli obblighi relativi all’IRAP e all’IVA (annuali) e quelli relativi alla fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione di tutti i documenti relativi all’impresa (art.22 DPR 600/73).

Questi nuovi regimi prevedono che l’imprenditore si attivi e comunichi la sua intenzione di avvalersene entro i periodi stabiliti dalla legge, a pena di decadenza. Particolare attenzione va rivolta all’art.13 in cui si parla di NUOVE iniziative (che tali devono essere, escludendo anche precedenti rapporti di lavoro dipendente o collaborazioni), aggiungendo l’obbligo tassativo della regolarità degli adempimenti previdenziali, assicurativi e amministrativi, a pena di totale decadenza. L’art.14 risente invece delle rigide limitazioni dei limiti dei ricavi o compensi previste dai D.M. sugli studi di settore, a volte penalizzanti (soglie basse) e dell’aliquota (15%) non particolarmente agevolata, se sommata agli altri tributi dovuti. In ogni caso per valutare l’effettiva convenienza di tali regimi sono necessari laboriosi calcoli che considerino anche ogni altro eventuale reddito posseduto e valutino in particolare l’incidenza delle imposte non sostituite, dopo aver anche considerato attentamente tutti i limiti e i vincoli rigidi che il Fisco ha posto come contropartita. E poi si parla di semplificazioni.....!!






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