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Nessuno è particolarmente contento quando si avvicina il momento di pagare le tasse!
La domanda più frequente che ci viene rivolta è infatti: possiamo risparmiare?
Si, ma occorre pensarci per tempo e non l'anno dopo, quando faremo la dichiarazione
dei redditi. Nella dichiarazione in questione si espongono i redditi, le spese e gli
oneri relativi all'anno precedente (entro il 31/12). Le spese e gli oneri devono
pertanto essere in nostro possesso e certificati entro la stessa data. Attenzione dunque:
la legge non ammette l'ignoranza e a volte nemmeno la buona fede, le dimenticanze si
pagano (...all'erario!). Vediamo cosa prevede nel merito la normativa (DPR 917-TUIR)
distinguendo tra oneri detraibili e oneri deducibili, che sono calcolati in maniera difforme
ed è bene conoscerli analiticamente, conoscendo così anche meglio i n/s diritti.
ONERI DETRAIBILI
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 % dei seguenti
oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il
reddito complessivo:
a)gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche` le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno
Stato membro della Comunita` europea ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti
in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti
dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche`
le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno
Stato membro della CEE ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di
mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto
dell'unita` immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un
importo non superiore a 7 milioni di lire. In caso di
contitolarita` del contratto di mutuo o di piu` contratti di mutuo
il limite di 7 milioni di lire e` riferito all'ammontare
complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle
somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita` immobiliari di nuova costruzione, alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione
relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora
indivisi;
c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette
spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse
da quelle indicate nell’art.10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie
e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al
sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a
facilitare l'autosufficienza e le possibilita` di integrazione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacita` motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli
e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma
1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in
serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti
delle capacita` motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche`
prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione
spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi
in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con
riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire
trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa
massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale
rimborso assicurativo. E` consentito, alternativamente, di
ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti
e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente
anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione
d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne`
dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresi`,
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto
di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono
a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia
riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o
affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per
ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le
tasse e i contributi degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi
per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi
previdenziali non obbligatori per legge, per importo
complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La
detrazione relativa ai premi per assicurazioni sulla vita e`
ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata
non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta
la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di
riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare
dei premi per i quali si e` fruito della detrazione d'imposta
costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell’art.18 e
l'imposta e` determinata applicando una aliquota non superiore al
27 per cento; in tale caso l'impresa assicuratrice deve operare,
sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di
acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. Per i
lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2
milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione
ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta (quanto sopra è valido per i contratti stipulati fino al
31/12/2000, dall’anno 2001 si detraggono solo i premi per
assicurazioni sulla vita o invalidità permanente oltre il 5%. E’
esclusa per la compagnia la facoltà di recesso dal contratto);
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1
giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a
carico. La necessita` delle spese, quando non siano obbligatorie
per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali
e ambientali, previo accertamento della loro congruita` effettuato
d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di
destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili
vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi
ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da`
immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del
Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita
del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di
lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e
di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che
organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad
apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e
di esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale delle
cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal
fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante
interesse scientifico-culturale anche ai fini
didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la
documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai
beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate,
previo parere del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i
beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni
liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute,
delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi
indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile
al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e
degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o
manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono
destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita' culturali
previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonchè
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre
dell'anno precedente;
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attivita` nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di
nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche` per la produzione nei vari settori
dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita`
dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalita`, all'entrata dello
Stato.
i bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilita` sociale (ONLUS), nonche` i contributi associativi, per
importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci
alle societa` di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei
settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818,
al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un
aiuto alle loro famiglie. La detrazione e` consentita a condizione
che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi
di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita` idonee a
consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di
efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
i ter) Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% per le
erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti
politici per importi compresi tra 100.000 lire e 200 milioni di
lire effettuate mediante versamento bancario o postale.
l) A partire dall’anno 2000, dall’imposta si detrae un importo pari
al 19% per le erogazioni liberali in denaro a favore delle
associazioni sportive dilettantistiche, per l’importo non superiore
a lire 2.000.000.
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