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INTRODUZIONE
[indice]
Gli articoli 10 e 22 della Costituzione italiana prevedono il
diritto di libera espressione del proprio pensiero e il diritto di
utilizzare ogni mezzo lecito (parole, scritti e ogni mezzo di
diffusione/media) per farlo conoscere a tutti. E’ una libertà
garantita costituzionalmente a fondamento della democrazia. Anche
l’art.10 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo tutela e
garantisce la libertà di pensiero senza ingerenze di autorità e
senza frontiere. Possiamo quindi affermare, come corollario alle
normative, il suo valore socio-culturale visto anche come principio
di sviluppo sociale ed economico. Nell’affermare ciò occorre però
riconoscerne i limiti e i confini nel rispetto del diritto di
tutti: buoncostume, onore, reputazione, riservatezza e identità
personale, nonché quelli relativi alla privacy a tutela della
diffusione di notizie o informazioni riservate o sensibili. Tutti
questi limiti e confini devono essere conosciuti dagli utenti di
Internet e dagli operatori in rete, poiché questo mondo immenso non
è cosa a sé stante, ma estensione del nostro mondo attuale e come
tale sottoposto a regole ben precise, che è bene conoscere, per
evitare il caos. Esiste un protocollo (Netiquette) che illustra i
diritti e i doveri di chi opera nella multimedialità proprio perché
in questo mondo virtuale (come in quello reale) esistono anche
persone (in mala fede) che possono realizzare comportamenti
illeciti se non addirittura reati. E’ necessario, anche se può
sembrare un limite alla libertà personale, che la legge disciplini,
a tutela di tutti, tali comportamenti. Per meglio illustrare cosa
può in pratica accadere, portiamo i seguenti esempi. Sono possibili
reati di ingiuria (594 CP), diffamazione (595 CP), violazione alla
privacy (L.675/96), violazione per lettura indebita o cognizione
fraudolenta dell’altrui posta elettronica (art. 616 CP 1°c.),
falsificazione, intercettazione, sottrazione, distruzione o
impedimento di comunicazioni telematiche (art.617 CP 4° e 6° c.) e
altri reati comuni caratterizzati dalla loro attuazione tramite
Internet. La diffusione e il trattamento dei dati personali che
attengono informazioni su persone fisiche, giuridiche, enti,
associazioni identificate o identificabili sia direttamente che
indirettamente, sono sottoposti alla tutela della L.675 (cd.
Privacy). Nella fattispecie si tratta ad esempio dei dati di posta
elettronica, quali intestazioni, nomi e cognomi, indirizzi IP, il
nome dell’Host, data e ora del messaggio. Sempre ai sensi della
citata legge il titolare del trattamento dei dati (in via generale)
è colui che invia i messaggi o colui che effettua il servizio
(provider). Questa persona (cd. Titolare responsabile) deve far
pervenire l’informativa (art.10/675) e l’elenco dei diritti
(art.13/675) ai terzi interessati che devono conoscere o ricevere
in forma scritta da chi tratta materialmente i loro dati.
Quest’ultimo deve fare attenzione a quanto previsto all’art. 9
(modo di trattamento dei dati) e all’art. 36 (misure penali per
mancanza di sicurezza) a cui si aggiunge l’art. 2050 CC
(risarcimento danni), per non incorrere nei rigori della legge,
magari in buona fede. Esaurita questa rapida carrellata che verrà
ripresa più specificamente, passiamo ad altri aspetti rilevanti che
occorre conoscere.
DIRITTO D’AUTORE E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
[indice]
Disciplina la materia la legge 633 del 1941 e succ. mod. e la prima
condizione di applicazione è che nell’opera realizzata vi siano i
caratteri di creatività, di apporto personale dell’autore e di
novità rispetto a quanto già esiste sia per contenuto che per forma
espositiva (art. 6 e anche art. 2575 del C.C.). Non è necessario
procedere a registrazione o a deposito come previsto invece per i
marchi e i brevetti, è però consigliabile tutelare l’opera
realizzata, da cui
deriveranno i diritti di riproduzione esclusiva (art. 13/633) e di
diffusione (art. 16/633). I diritti patrimoniali hanno durata di 70
anni dalla data di morte dell’autore, mentre i diritti morali che
consistono nel diritto di paternità e diritto all’integrità
dell’opera contro modifiche apportabili da terzi (art. 20/633) non
hanno un termine effettivo, potendo essere esercitati legittimamente
dai discendenti o dagli eredi. I diritti d’autore si estendono a
qualsiasi tipo di riproduzione, anche se compiuta in ambito
privato. Si cita ad esempio la riproduzione di opere musicali e/o
video. Per la riproduzione privata, per uso personale e a scopo non
di lucro, il pagamento del compenso dei diritti d’autore è a carico
dei rivenditori di apparecchi e supporti di registrazione (quindi
compresi nel prezzo da pagare), quindi è pienamente lecita. Al
contrario, la riproduzione fatta per conto di terze persone, anche
non a scopo di lucro, non è lecita (art.71).
Tuttavia, per limitare il possibile danno alla diffusione della
cultura e per creare un giusto equilibrio, la legge 633/41 prevede
anche – in certi casi – l’utilizzazione libera (artt. 65/66/67/68/
69/70/71). Queste eccezioni, che non danneggiano gli autori sono
altresì previste dalle normative internazionali (art. 9 convenzione
di Berna). Vediamo gli articoli.
Art. 65 – libera riproduzione di articoli di attualità, politica,
religione ed economia, pubblicati su riviste, giornali o periodici
non espressamente riservati, citando però l’autore o la
pubblicazione.
Art.66/67 – idem c.s. per discorsi di pubblico interesse,
amministrativo o simili, tenuti in pubblico e brani o opere di
procedure giudiziarie o amministrative.
Art. 68 – con modifica allo stesso, la legge 248/2000 prevede la
libera riproduzione di opere o di singoli brani per uso personale
non eccedente il 15% del totale del libro se effettuato tramite
fotocopie.
Art.69 – disciplina il libero prestito da parte di biblioteche,
archivi, discoteche di stato, ecc. senza l’autorizzazione
dell’autore.
Art. 70 – prevede il libero riassunto, citazione o riproduzione di
brani o parti di opere per motivi di studio, citando gli autori (vi
sono però allo stato controversie applicative..)
Art. 71 – disciplina l’esecuzione dei brani musicali ad uso
personale (già visti).
OPERA MULTIMEDIALE
[indice]
L’opera multimediale non era certo prevista dalla citata legge, ma
vi rientra comunque distinguendo ogni suo componente:
1) Realizzazione in forma digitale
2) Comprensione o meno nella stessa di più opere protette come
testi, immagini, suoni, ecc..
3) Funzionamento di base attraverso software.
Ognuno di questi componenti o parti, può singolarmente rientrare
nel diritto d’autore oppure può essere il tutto (assieme) definito
“opera collettiva” (art.3/633). E’ autore di opera collettiva chi
ha organizzato e diretto l’opera stessa (art.7/633) oppure autore
di opera complessa con contributo indistinguibile di più autori o
più persone, l’autore dell’opera multimediale derivata ed
elaborata. Quest’ultima tesi appare la più coerente nel nostro
caso, in particolare se la si identifica col software, con
l’audiovisivo ma soprattutto con la banca dati (database). Tale
opera verrà meglio tutelata con l’art.36 della prevista legge
comunitaria a seguito di direttiva CEE 96/9 del 1996 sulla tutela
giuridica di opere informatiche. Ai sensi della direttiva citata
si intende per banca dati, una raccolta di opere, dati e altri
elementi indipendenti e sistematicamente disposti e accessibili
mediante mezzi elettronici o in altro modo (banche dati
elettroniche o cartacee). La banca dati da tutelare deve però
essere originale nell’aspetto e nell’organizzazione dei dati.
All’autore sono riconosciuti i diritti patrimoniali per 15 anni e
anche la possibilità di vietare l’estrazione, il reimpiego e
l’utilizzo anche parziale dei dati contenuti.
LE PAGINE WEB
[indice]
Le pagine web sono accessibili digitando il corrispondente
indirizzo web grazie agli ipertesti. Il collegamento chiamato
LINK è visualizzato in vari modi (URL). Questo atto non è
tutelabile in sé perché trattasi di mero fatto operativo. E’ però
tutelabile ove venga copiato un marchio, un brevetto o vi sia lo
storno diretto (fraudolento) dei visitatori (accesso ad altri siti
mantenendo un marchio o l’home-page diversi). In ogni altro caso è
sottinteso che l’autore del sito web autorizza le visite allo
stesso sito, anzi le incoraggia con l’inserimento di links e con
la indicizzazione ai motori di ricerca. Sono comunque libere le
copie di opere esistenti in biblioteche, fatte per uso personale o
utilizzate nel sito. Sono altresì libere le copie di fonogrammi,
videogrammi, opere cinematografiche, audiovisive e sequenze di
immagini sonore o meno, siano esse statiche o in movimento e
utilizzate per gli scopi detti (citando l’autore o l’opera).
CRITERI DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO
[indice]
Si verifica tale comunicazione con la pubblicazione dell’opera in
un sito accessibile al pubblico (anche potenzialmente accessibile).
Tale comunicazione è quindi protetta, salvo venga utilizzata per
scopi didattici, ricerca scientifica, utilizzo non commerciale (con
indicazione autore), per motivi di attualità e resoconto, citazioni
di critiche e di rassegne (anche stampa), sicurezza pubblica o
corretto svolgimento di procedure amministrative o giudiziarie. Nel
mercato comune i diritti restano integri fino
alla commercializzazione dell’opera. All’atto della sua immissione
sul mercato con l’autorizzazione dell’autore, lo stesso esaurisce
ogni diritto su di essa.
NOMI DI DOMINIO
[indice]
In sintesi il nome di dominio è la trasformazione del codice
numerico (IP number) in indirizzo DNS (domain names system) formato
da gruppi di lettere o parole di senso compiuto. Un apposito
software (nel server) li ricommuterà negli originali codici
numerici, gli unici che possono essere letti dal computer. I nomi
di dominio vengono registrati col criterio del “first come” ed è
possibile anche la registrazione di nomi simili o uguali, ma con
diversa estensione (org, net, com, it), purchè siano diversi i
prodotti o i servizi trattati. Nel caso di copiatura palese del
marchio registrato, può essere inibito al registrante (in buona o
cattiva fede) il suo uso e lo stesso anche obbligato a volturare al
terzo il nome registrato, se quest’ultimo prova legalmente il
possesso e la registrazione antecedente del marchio e si può
arrivare anche alla condanna ad un risarcimento danni per
concorrenza sleale (art. 2598 e segg. C.C. protezione diritti e
art. 13/633 confusione di segni o marchi, oltre ai danni subiti,
art. 2600 C.C.- che sono palesi ove vengano posti in essere atti
di concorrenza previsti dall’art. 2727 s.s.). La sentenza di
condanna va notificata all’autorità di registrazione (NIC o GARR)
che provvederà in merito. E’ dubbio se la semplice richiesta di
registrazione di marchio e il suo non uso (nessuna pagina web il
linea), possa essere inibita e il nome restituito a chi ne reclama
la paternità. E’ ancora più dubbio, anzi improbabile ciò, nel caso
il nome registrato non abbia requisiti di originalità e se chi
creerà il sito commerciale tratterà comunque prodotti diversi dal
postulante. In tale caso la prima registrazione resterà valida
(sentenza trib. Bari 1997). Resta comunque aperta la possibilità di
causa civile – escludendo la concorrenza sleale –
dell’appropriazione del titolo di un’opera (art. 100/633), se
configurabile, nonché la violazione del diritto all’identità
personale (OMPI di Ginevra – deposito marchi internazionali).
COMMERCIO ELETTRONICO
[indice]
La legge italiana n. 59/97 e il regolamento operativo approvato con
DPR 513/97 riconosce per la prima volta, anticipando altri paesi,
all’art. 15 (59/97) piena validità ai documenti elettronici. Il
testo è il seguente: gli atti, i dati e i documenti formati dalla
P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici, i
contratti stipulati nelle stesse forme, nonché la loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi
e rilevanti a tutti gli effetti di legge (fiscali, civili,
contabili, processuali). Se il documento contiene anche la firma
digitale ha in ogni caso l’efficacia prevista ed è assimilabile
alla scrittura privata (2712 C.C.) fino a che non sia disconosciuto
dall’autore o vi sia una querela di falso (art. 485 C.P.). La
firma digitale è validamente e incontrovertibilmente apposta con
crittografia asimmetrica di cui normalmente la prima parte del
codice è conosciuta mentre la seconda è utilizzabile solo dal
legittimo proprietario. Occorre però aver attenzione alla procedura
corretta per l’assegnazione e l’uso delle chiavi asimmetriche che
potrebbero essere associate in modo fraudolento ad altre persone.
Recita l’art.1 del citato DPR 513 che il certificatore garantisce
la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare
con l’identificazione di quest’ultimo e rilascia certificato con
data di scadenza non superiore a tre anni. La certificazione tra
privati viene operata da appposito Ente (privato o pubblico)
iscritto in apposito elenco dei certificatori presso l’Autorità
informatica consultabile via internet. E’ importante dire che, nel
caso di atto contenente firma digitale associata a chiave
(certificato) scaduta o sospesa, la stessa è equivalente alla
mancata sottoscrizione. Al contrario quella pienamente valida è
parificata alla firma su carta e sostituisce sigilli, timbri,
marchi e contrassegni. La firma digitale può altresì essere
autenticata da notaio o pubblico ufficiale che apporrà a sua volta
una firma digitale certificata in modo autonomo e diverso dai
privati, con modalità da regolamento (art. 17 c.3 DPR 513).
La giurisprudenza è orientata (art.1326 C.C.) ad interpretare come
luogo di conclusione del contratto, con le modalità esposte o
mediante compilazione del FORM in linea, il luogo stesso in cui è
ubicato il server che contiene la/e casella/e di posta elettronica
(e-mail) del proponente o quello in cui si trova il computer che
riceve gli impulsi elettronici di accettazione. Permangono
incertezze quando gli operatori appartengono a Stati diversi con
legislazioni diverse o addirittura contrastanti. Se nel contratto o
accordo è indicato il foro di competenza, si seguirà la legge
applicabile in loco, viceversa occorrerà di volta in volta o
applicare la legge del paese ove ha la residenza abituale la parte
che fornisce il bene o il servizio, oppure se si tratta di
consumatore finale ed esiste una legge di protezione fornita allo
stesso dal paese in cui risiede (legge di tutela del consumatore),
si applica quest’ultima. In Italia è il DLGS 50/92, in Europa è la
direttiva 97/7.
REGIME FISCALE
[indice]
In una conferenza mondiale sul commercio elettronico dell’OCSE a
Turku (Finlandia), si afferma che i governi dei
vari stati non devono intervenire disciplinando la materia con
apposite norme restrittive, bensì che venga affidato al mercato
stesso ogni decisione nel merito e ogni stato applichi le proprie
leggi in vigore. Gli Stati Uniti nell’ambito della WTO (world trade
organisation) affermano essere Internet uno spazio tax-free e in
particolare asseriscono che se i beni sono ordinati
elettronicamente e fruiti con lo stesso sistema, sono esenti da
tasse. Se gli stessi beni sono invece forniti o consegnati coi
canali tradizionali, la transazione è soggetta a tassazione
ordinaria (anche d’importazione), come se i beni fossero
Stati ordinati per telefono o posta. Il Fisco italiano è orientato
in tale senso, poiché equipara le vendite via Internet a quelle
postali (vendita per corrispondenza). Ne consegue che: il venditore
non è obbligato all’emissione della fattura (art. 22 DPR 633), se
questa non è espressamente richiesta non oltre il momento in cui si
esegue la transazione. E’ invece obbligato alla certificazione
degli incassi che avviene tramite l’emissione dello scontrino
fiscale (fino a quando resterà in vigore) oppure con ricevuta
fiscale da annotarsi sul registro dei corrispettivi (art. 24 DPR
633). Per la trasmissione della documentazione fiscale al cliente,
la stessa è possibile solo nel caso di emissione di fattura
contenente tutti gli elementi qualificanti previsti dall’art. 21
DPR 633/72 (e succ. mod.). La stessa operazione non è possibile per
gli scontrini o le ricevute fiscali, stante le particolari
caratteristiche dei supporti previsti dalla normativa fiscale in
vigore (così la C.M.98/E del 17/5/2000). Quanto sopra attiene solo
al commercio elettronico cosidetto indiretto (beni materiali
consegnati), mentre per quello diretto (proposta, cessione e
fruizione diretta del servizio o del bene immateriale), lo stesso
si considera prestazione di servizio e non più cessione, per cui si
emette fattura tradizionale all’atto del pagamento del
corrispettivo, con data dello stesso giorno (R.M. 550077 del
28/6/88). Con lo stesso criterio si emette fattura nel caso di
ricevimento di uno o più acconti (una o più fatture relative) e
successivamente si emette l’ultima al ricevimento del saldo (C.T.C.
sez. VII n.6032/87). Nel caso però operasse un contratto di
somministrazione, con cessioni periodiche dei beni, nelle quantità
e modalità previste dal contratto stesso, la fatturazione dovrà
avvenire all’atto del pagamento dei corrispettivi e non al momento
della consegna degli stessi beni (R.M. 501023 del 28/6/73). Non
essendo più in vigore la bolla di accompagnamento fiscalizzata, per
accompagnare le merci cedute è sufficiente il D.D.T. (documento di
trasporto). Le modalità operative sono: scorta diretta dei beni coi
documenti dal luogo di origine a quello di consegna, spedizione dei
documenti nel giorno in cui è iniziato il trasporto del bene
tramite servizio postale, corriere o strumenti elettronici (C.M.
249/96). Le stesse norme (fiscali, civili, penali) sono applicabili
alla pubblicità via Internet, la quale deve altresì essere non
ingannevole, obiettiva e trasparente, riferita a prodotti non
confondibili, rappresentativa dei beni e servizi originali (non
contraffatti), non invasiva, ecc..
A tale proposito il privato è tutelato dalla legislazione italiana
(L.675/c.d.Privacy) dall’invadenza della posta pubblicitaria (via
e-mail), la quale può essere inibita e successivamente perseguita,
ove non cessi.
IL FISCO E LE SPESE DI CREAZIONE E GESTIONE SITO
[indice]
Poiché si presume che per la realizzazione del sito sia stato
pagato un corrispettivo e lo stesso sia finalizzato alla
diffusione, affermazione, miglior collocazione commerciale del nome
e/o del marchio di impresa e dell’immagine in generale e alla
migliore diffusione dei beni e prodotti trattati, le spese
sostenute sono inerenti e pertinenti l'attività svolta. Per ogni
maggior chiarimento vedere la sezione "PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI"
con le varie possibilità operative.
IL FISCO E LE ASSOCIAZIONI IN INTERNET
[indice]
Ad essere presenti in internet e ad operare non vi sono solo privati o organismi commerciali (per questi ultimi è ovvio che debbano essere rispettati tutti gli obblighi di legge previsti), ma anche associazioni o enti senza scopo di lucro.
Le associazioni o enti non commerciali, sono tali se le loro
finalità sono senza scopo di lucro o se le eventuali attività
commerciali siano marginali e rivestano una funzione accessoria
(non prevalente) rispetto a quelle istituzionali dichiarate ed
effettivamente esercitate. Gli obblighi contabili insorgono
solamente nel momento in cui si verifica l’esercizio dell’attività
commerciale (art. 20 DPR 600/73). Tra gli obblighi previsti vi è
anche quello della richiesta di partita iva. All’associazione sono
comunque applicabili tutte le disposizioni concernenti i sostituti
d’imposta previsti dal citato DPR 600/73. La vendita di pubblicità
rientra nell’attività commerciale e come tale soggetta agli
obblighi illustrati. L’associazione stessa, se può rientrare nel
novero di quelle definite sportive dilettantische, può usufruire
del forfait (iva e imposte) previsto dalla l. 398/91. Vi è poi
l’obbligo di redigere un rendiconto (bilancio) annuale economico e
finanziario, inerente sia l’attività istituzionale, sia l’eventuale
attività commerciale (in modo separato), con riferimento all’
art.2423 CC e succ.mod., da conservarsi con le norme previste dal
DPR 600/73. Anche se la legge non lo prevede espressamente, è bene
costituire l’associazione con atto registrato (data certa di
esistenza) e se si prevede di aver rapporti con enti, istituzioni
od organismi pubblici è bene anche pensare alla costituzione con
atto pubblico (notaio).
INTERNET E LE RESPONSABILITA’
[indice]
Come accennato all’inizio, occorre considerare internet non un
mondo a sé stante, bensì un mondo non difforme dal mondo conosciuto
e come tale concludere che vi sono diritti, doveri e
responsabilità. Non è pensabile infatti che chi vi opera possa fare
“tutto” restando anonimo, operando perdipiù in una “zona franca”.
Cominciamo quindi a vedere quali sono le responsabilità e quali le
tipologie a cui si riferiscono.
Riferimenti contrattuali: In internet vi sono diverse figure
principali di operatori. Le esaminiamo:
1) - Il Provider che stipula un contratto di servizio con le
Associazioni Internazionali di assegnazione IP, si impegna a
collaborare per favorire l’interconnessione e l’espansione della
rete ricevendo l’assegnazione di indirizzi IP e deve attenersi
alle clausole dell’accordo di volta in volta siglato.
2) – Il Gestore della rete telefonica (o di altri tipi di
collegamento, anche satellitare) che rende disponibile la sua rete
al Provider di accesso ad Internet il quale opera come interfaccia
tra il gestore stesso e l’utente finale. Questo è riconosciuto come
un semplice contratto di locazione, disciplinato dalle norme di
diritto privato del Codice Civile.
3) – L’utente che ottiene l’accesso ad Internet dal suo fornitore
(Provider). Il C.C. e la dottrina disciplina tale accordo
principalmente come contratto di fornitura in cui l’ I.S.P.
(internet service Provider) concede all’utente la comunicazione ad
internet (a pagamento o gratuita) e può fornire anche ulteriori
servizi a pagamento (tipo reg. domini, spazio web, ecc..). In
questo caso si è in presenza di un contratto di appalto di servizi
e anche di somministrazione periodica (art.1677 C.C.). Vi possono
essere poi ulteriori condizioni che danno origine, integrandosi, ad
usi contrattuali ( art.1340 C.C.) e a clausole risolutive (artt.
1341/42 CC). Vi sono quindi responsabilità ben precise. Nel fornire
il servizio, il provider deve rispettare gli obblighi di diligenza
e correttezza (art.1176 CC), deve garantire l’efficienza e la
continuità del servizio. Deve inoltre garantire la riservatezza dei
messaggi e la gestione delle caselle elettroniche di posta (ne
tratteremo in dettaglio). Gli obblighi dell’utente che si collega
e usa il servizio, si risolvono nel puntuale pagamento del canone
stabilito e nel corretto uso e custodia della password ricevuta. E'
interessante sapere, dato il tipo di contratto effettivo in essere
(anche se non sottoscritto, poiché fanno fede le attività concrete,
ovvero il pagamento del canone e il tipo di servizio pubblicizzato,
rif. art.1326 CC), che l’utente può citare in giudizio il Provider
qualora quest’ultimo sia inadempiente e non fornisca il
collegamento ad Internet o lo sospenda senza giustificato motivo o
lo fornisca ad un livello qualitativo inferiore al pattuito
(clausola di inadempienza c. e diffida ad adempiere artt. 1453/1454
CC), oppure, per colpa del Provider che non ha protetto in modo
sufficiente questa informazione riservata (L.675/96 e succ.) abbia
subito un utilizzo abusivo o fraudolento della password (vi possono
essere risvolti anche penali diretti o indiretti per concorso cfr.
art. 36 L.675). Citiamo come esempio al riguardo i ben conosciuti
casi degli Hacker (o pirati) che si insinuano negli spazi
riservati, ma non sufficientemente protetti (web hole) per
danneggiare i sistemi (vedi in seguito). Se nel contratto sono
inserite le norme di Netiquette o a queste si fa riferimento, le
stesse valgono – se non rispettate – a definire le responsabilità
contrattuali sanzionabili per l’inadempiente.
4) Il fornitore di Hosting e il fornitore di contenuti. Tra le
parti si pone in essere una concessione di spazio virtuale
(hosting) che configura non un contratto atipico, come alcuni
sostengono, bensì una locazione a pagamento (art.1571 CC). Il
fornitore dei contenuti è il solo responsabile della legalità e
liceità del materiale web, mentre il fornitore di hosting è
esonerato da responsabilità, se non emergono fatti o accordi
particolari (concorso di colpa).
5) L’utente finale e il fornitore di contenuti. Nel caso di libero
accesso ai contenuti, non vi sono normative particolari per le
parti, salvo quelle dettate da correttezza e onestà (c.d. buona
fede), pensiamo in particolare anche ai contenuti dei siti e alla
veridicità degli stessi, mentre se l’accesso è a pagamento o
riservato tramite password e si prevede comunque un corrispettivo,
si è in presenza di un contratto misto e sono applicabili le norme
citate tra l’utente e il provider.
I CRIMINI INFORMATICI
[indice]
Vediamo ora i cosidetti crimini informatici più comuni e come la
legge li qualifica e quindi persegue:
1) impiego fraudolento di password di terze persone – reato
2) illecito e fraudolento uso di carte di credito – reato
3) intercettazione di messaggi privati e lettere di posta
elettronica riservata – reato
4) accesso abusivo al contenuto del computer di altro utente – reato
5) riproduzione abusiva di opere protette – illecito
6) diffusione abusiva di opere tutelate e/o di brevetti o marchi – illecito e reato
7) uso abusivo di domain name richiamante marchio noto – illecito
8) riproduzione fraudolenta di marchio noto per commercio – reato
9) attività di diffusione ingiuriosa o diffamatoria – reato
10) concorrenza sleale – illecito
11) pubblicità ingannevole – illecito
12) attività illecita nei newsgroup e cattura dati riservati – illecito
13) attività di diffusione virus, interruzione di trasmissioni,
sabotaggi a reti e simili –reato grave.
Per affermare la condanna dell’attore di tali azioni, esso deve
essere concretamente identificato, delimitata la sua responsabilità
o in concorso di responsabilità e determinata la legge applicabile.
Normalmente chiunque accede ad internet deve essere registrato.
Nella pratica a volte l’identificazione certa è aleatoria, in
quanto all’atto della registrazione stessa possono essere forniti
dati falsi, oppure il computer usato per navigare è a disposizione
di molte persone (vedi le grandi aziende). La legge 675 e succ.
pone un rimedio (seppur parziale) in quest’ultimo caso, poiché
impone la nomina del responsabile della gestione del/dei computer e
dei dati ivi contenuti ed è lo stesso responsabile, a sua volta,
che nomina o concede le password a persone ben identificate.
L’identificazione carente può anche derivare dal fatto che alcuni
internauti utilizzano la strada dell’anonymous remailing. Questi
sono siti nati in origine per la tutela dei cittadini di stati che
impediscono la libertà di espressione del pensiero e sono ancora
oggi utilizzati. Collegandosi a loro, vengono cancellate le
identificazioni elettroniche e permettono a chi si collega, di
navigare in incognito, rendendo di fatto impossibile
l’identificazione dell’utente.
Normalmente il provider che aderisce al Safety Net o alla
associazione AIIP (associazione italiana internet provider, che
riunisce gli ISP), detengono un LOG (registro) in cui è indicata
l’identità e il codice identificativo dell’utente, il numero
identificativo del nodo di rete del servizio richiesto e
l’indirizzo dell’archivio. Tali dati sono tenuti a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla legge
(comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza). Il provider
pertanto è l’unico che può rintracciare l’indirizzo
dell’elaboratore da cui parte l’azione, l’ora di collegamento e i
collegamenti attuati, per ciò stesso potrebbe essere coinvolto
nell’azione di responsabilità se dal suo comportamento derivano
omissioni, connivenze o azioni esplicite volte a realizzare
l’illecito/reato o essendone a conoscenza e avendo la possibilità
di farlo (es. sospensione collegamenti), scientemente non impedisce
che lo stesso si realizzi. La dottrina è divisa sulla parificazione
del provider all’editore e quindi sulle attribuzioni di
responsabilità, alcuni infatti sostengono essere (il provider) un
semplice fornitore di linea e come tale, stante anche la legge
sulla privacy, non abilitato a conoscere i contenuti dei dati di
trasmissione, se non espressamente autorizzato allo scopo dal
titolare degli stessi. Controverso è anche il discorso di
responsabilità se ospita siti web che violino leggi. Il buon senso
e la prudenza consigliano comunque un controllo, per evitare di
essere coinvolti con l’eventuale accusa di “culpa in vigilando”.
La legge 218/95 disciplina le competenze, confortata anche dalla
sentenza della Corte di Giustizia Europea, in cui si afferma che il
giudice dichiarato competente applicherà, per la risoluzione delle
controversie, le normative del suo diritto nazionale. Tuttavia il
danneggiato – se lo ritiene opportuno – può richiedere
l’applicazione della legge nazionale in cui si è verificato il
fatto dannoso. Tutto questo accresce la confusione interpretativa
e accentua la grande diversità di sistemi e norme in tutto il
mondo, dati i caratteri di collegamento di internet, praticamente
senza confini (ad es. un comportamento penalmente rilevante in
Italia non lo è più in altro stato o lo è in modo diverso).
Esaminiamo ora le ultime modifiche al codice penale previste dalla
legge 547/93 per adeguarsi alle nuove fattispecie di reati poste in
essere dai temuti Hacker o Cracker che accedono abusivamente ai
sistemi informatici o telematici. Esse sono:
1) Trap-door (botola): accesso lasciato aperto anche dai sistemi
protetti per effettuare le manutenzioni. Tali accessi sono
abilmente individuati e sfruttati per gli inserimenti.
2) Impersonation (altrui identità): sfruttamento di altrui identità
per accessi con millantato credito o sostituzione di persona.
3) Piggybacking : agganciamento ad utenti abilitati e intrusione
sfruttando il breve tempo di riconoscimento del computer.
4) Bombardamento al server: tecnica di sovraccarico di richieste al
server per costringerlo a dare parere positivo non potendo più
discriminare correttamente le stesse richieste (tipico il caso di
invio di migliaia di password contemporaneamente).
5) Sniffer (o vampiri): tecnica di accaparramento dati con uso di
apparecchi elettronici collegati in rete per la cattura di
password, codici di carte di credito, ecc..
6) Web-hole (buco nel web): sistema usato per sfruttare il buco nel
software che fa girare i siti web che viene normalmente utilizzato
dai titolari dei siti stessi per gli aggiornamenti, le modifiche,
ecc..è usato in questo caso dagli Hacker per le loro intrusioni
fraudolente.
7) Detenzione abusiva e diffusione abusiva dei codici di accesso:
sono utilizzate le password, il pin e i firewall che gli hacker
riproducono per tentativi successivi o che riproducono con appositi
software e programmi.
8) Diffusione di virus: i pirati che diffondono virus atti a
danneggiare o interrompere sistemi informatici, utilizzano
normalmente 2 tipologie operative: La prima detta “virus autonomi”
è quella in cui gli stessi vengono trasmessi e inseriti
volontariamente, la seconda è quella detta dei “cavalli di troia”,
in cui i virus vengono inseriti e occultati nei normali programmi,
i quali in apparenza operano correttamente, ma che in realtà
infettano poi i computer e hanno effetti molto lesivi proprio
perché latenti.
Tutti questi reati – alcuni dei quali sono particolarmente gravi
per i loro risvolti – sono puniti, come accennato, dalle nuove
norme che fanno capo all’art. 615 C.P. e segg. Quelle che attengono
i reati di intercettazione, lesione alla sicurezza delle
comunicazioni informatiche e telematiche (menzionati
precedentemente), sono previste dall’art.617 C.P. e segg.. Le pene
ivi previste sono pesanti e vanno dalla reclusione fino a 2 anni e
20 milioni di multa per la diffusione dei virus, alla reclusione
fino a 4 anni per le intercettazioni fraudolente o le interruzioni
di comunicazioni tra sistemi informatici, estese anche a chi
installa e predispone strumenti idonei a intercettare, interrompere
o impedire le comunicazioni, anche se non ha ancora compiuto
l’atto delittuoso, questo proprio per scoraggiare un comportamento
socialmente lesivo.
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